Tentativo obbligatorio di conciliazione
Con Delibera n. 21/2023 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato la disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che trova applicazione alle istanze di conciliazione presentate successivamente al 27 febbraio 2023.
Per tali controversie non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi a uno dei soggetti indicati all’art. 4 della predetta Delibera.
L’utente può presentare l’istanza di conciliazione qualora abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo, nelle forme e con le modalità indicate dal concessionario, e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni.
Per maggiori informazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami è possibile consultare la Carta dei Servizi.