Modalità di esazione del pedaggio

Modalità di esazione del pedaggio

Il pagamento del pedaggio di tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso giorno solare deve essere eseguito entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, utilizzando una delle diverse modalità di pagamento che Autostrada Pedemontana Lombarda mette a disposizione degli utenti.

Se invece si dispone di un sistema di pagamento automatico (Telepedaggio, Conto Targa, Ricaricabile Pedemontana), utile soprattutto per chi viaggia frequentemente in autostrada, l’addebito del pedaggio avviene immediatamente al transito sotto i portali.

 

Il mancato pagamento del pedaggio

In caso di mancato pagamento del pedaggio entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del transito, per gli utenti dotati di veicoli con targa italiana, la Società avvia le attività per il recupero del credito inviando lettere di sollecito.

Il sollecito di pagamento è contraddistinto da apposito numero identificativo e riporta i dati del veicolo (targa e classe), i dati di transito (data, ora, tratta elementare), l'importo da corrispondere (pedaggio e oneri diversi di accertamento – art. 176, comma 11-bis del Codice della Strada) e le modalità di pagamento.

Se l'utente non provvede al pagamento del sollecito, la pratica viene affidata a una società di recupero crediti che inoltra all’utente la richiesta di pagamento del pedaggio e delle spese amministrative sostenute per il recupero.

Il pagamento dell’importo indicato nella lettera di sollecito non esclude né limita in alcun modo l’avvio del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio previsto dall’articolo n. 176, comma 11, del Codice della Strada.

Per gli utenti dotati di veicoli con targa estera e/o domiciliati all’estero, le attività di recupero crediti sono interamente svolte da società specializzate che provvedono a inviare la richiesta di pagamento del pedaggio e delle spese amministrative sostenute per il recupero.

Le pratiche di utenti ancora pendenti, ovvero quelle per le quali sia decorso inutilmente il termine di pagamento del sollecito, possono essere in ogni caso oggetto di ulteriori attività da parte della Società, volte al recupero coattivo del credito da quest’ultima vantato.

Tali attività si sostanziano in apposite lettere di diffida, inviate agli utenti insolventi, seguite da azioni di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 o, laddove applicabile, con il procedimento di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e ss. del Codice di Procedura Civile.

In caso di perseveranza nella condotta illecita di mancato pagamento del pedaggio, sussistendone i presupposti, è prevista anche la possibilità di sporgere denuncia/querela per la contestazione del reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.